NOTO D.O.C.

PRODOTTI TIPICI SICILIANI

NOTO D.O.C.

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RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI:

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini “Noto” – D.P.R. 14 marzo 1974 (mod. dall’art. 1 del D.M. 2 gennaio 2008).

La denominazione di origine controllata «Noto» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Moscato di Noto»; «Moscato di Noto» Spumante; «Moscato di Noto» Liquoroso; «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»; «Noto» rosso; «Noto» Nero d’Avola.

PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA:

 «Moscato di Noto», «Moscato di Noto» spumante, «Moscato di Noto» liquoroso, «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto»: interamente dal vitigno Moscato bianco; «Noto» rosso: Nero d’Avola: minimo il 65%. Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana; «Noto» Nero d’Avola: Nero d’Avola, minimo l’85%. Per la rimanente parte possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.

ZONA DI PRODUZIONE:

 La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all’art. 1 comprende tutto il territorio dei comuni di Noto, Rosolini, Pachino e Avola.

CARATTERISTICHE AL CONSUMO:

La tipologia «Moscato Passito di Noto» o «Passito di Noto» deve essere ottenuta con l’appassimento delle uve sulla pianta o dopo la raccolta, con uno dei metodi ammessi dalla vigente normativa. Per la tipologia «Moscato di Noto» liquoroso la fermentazione si protrae fino ad ottenere una gradazione alcolica minima effettiva di gradi 6,5 dopo di che si può procedere all’aggiunta di alcole da vino e/o acquavite di vino.

Il prodotto ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima dei cinque mesi a partire da quando è stato alcolizzato.

I VINI DEVONO RISPONDERE, ALL’ATTO DELL’IMMISSIONE AL CONSUMO ALLE SEGUENTI RISPETTIVE CARATTERISTICHE:

MOSCATO DI NOTO:

colore: dal giallo dorato più o meno intenso all’ambrato;

profumo: caratteristico, fragrante di Moscato;

sapore: aromatico, caratteristico di Moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol di cui almeno 9,5% vol svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

SPUMANTE:

limpidezza: brillante e in tale stato conservabile in condizioni normali;

colore: paglierino o giallo dorato tenue, comunque non intenso o rossiccio;

odore: aroma caratteristico di Moscato; sapore: delicatamente dolce, aromatico di Moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno 8,0% vol svolto;

zuccheri riduttori: 50 g/l minimo; acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l;

pressione assoluta in bottiglia a 20° C: almeno 4 atmosfere;

LIQUOROSO:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: delicato, fragrante di Moscato;

sapore: dolce, gradevole, caldo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21% vol di cui almeno 15% vol svolto;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

MOSCATO PASSITO DI NOTO O PASSITO DI NOTO:

colore: dal giallo dorato più o meno intenso all’ambrato;

profumo: caratteristico, fragrante di Moscato;

sapore: dolce, aromatico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18% vol di cui almeno 9,5% vol svolto;

acidità totale minima: 4 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28 g/l;

ROSSO:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: franco, intenso;

sapore: sapido, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto, fresco;

titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l;

NERO D’AVOLA:

colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi violetti o granati;

profumo: franco, intenso;

sapore: sapido, giustamente tannico con retrogusto gradevolmente asciutto, fresco;

titolo alcolometrico totale minimo: 13,00% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

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