CAMARRO I.G.T.

PRODOTTI TIPICI SICILIANI

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RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI:

La indicazione geografica tipica «Camarro», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

La indicazione geografica tipica «Camarro» è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nella tipologia frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante.

PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA:

I vini ad indicazione geografica tipica «Camarro», bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani a bacca di colore corrispondente. La indicazione geografica tipica «Camarro» con la specificazione di uno dei vitigni Ansonica e Sangiovese è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Camarro» con la specificazione di uno dei vitigni di cui sopra possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

ZONA DI PRODUZIONE:

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Camarro» comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Partanna in provincia di Trapani.

CARATTERISTICHE AL CONSUMO:

I VINI DEVONO RISPONDERE, ALL’ATTO DELL’IMMISSIONE AL CONSUMO ALLE SEGUENTI RISPETTIVE CARATTERISTICHE:

Titoli alcolometrici volumici totali minimi:

Bianco 10,50%;

Rosso 11%;

Rosato 10,50%.

Alla indicazione geografica tipica «Camarro» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

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