SICILIA I.G.T.

PRODOTTI TIPICI SICILIANI

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RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI:

La indicazione geografica tipica «Sicilia», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

La indicazione geografica tipica «Sicilia» è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nelle tipologie frizzante e liquoroso; rossi, anche nelle tipologie frizzante, novello e liquoroso; rosati, anche nella tipologia frizzante.

PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA:

I vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province ricadenti nella zona di produzione corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Sicilia» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di produzione è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province della regione Sicilia fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia», con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante per i bianchi, rossi e rosati; nella tipologia liquoroso per i bianchi e i rossi; nella tipologia novello per i rossi.

ZONA DI PRODUZIONE:

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Sicilia» comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani della regione Sicilia. Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Sicilia» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

CARATTERISTICHE AL CONSUMO:

I VINI DEVONO RISPONDERE, ALL’ATTO DELL’IMMISSIONE AL CONSUMO ALLE SEGUENTI RISPETTIVE CARATTERISTICHE:

Titoli alcolometrici volumici totali minimi:

Bianco 10,50%;

Rosso 11%;

Rosato 10,50%;

Liquoroso: 15% vol.

 

Alla indicazione geografica tipica «Sicilia» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

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