PESCA DI BIVONA I.G.P.

PRODOTTI TIPICI SICILIANI

PESCA DI BIVONA I.G.P.

CONDIVIDI:

TERRITORIO DI PRODUZIONE:

 I comuni di Bivona (AG) e di altri limitrofi quali Alessandria della Rocca (AG), S. Stefano Quisquina (AG), S. Biagio Platani (AG) e Palazzo Adriano (PA).

VARIETA’:

 Murtiddara o Primizia Bianca, Bianca, Agostina e Settembrina

CARATTERISTICHE AL CONSUMO:

All’atto dell’immissione al consumo della “Pesca di Bivona” ad indicazione geografica protetta, i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche:

– Pesche duracine a polpa bianca non fondente di forma sferoidale con colore di fondo della buccia bianco-giallo-verde e sovracolore di tonalità rosso (l’ecotipo Settembrina presenta frutti con una striscia rossa lungo la linea di sutura).

– Caratteristica peculiare è la limitata estensione del sovracolore rosso dell’epidermide che deve essere inferiore al 50%.

– L’elevata dolcezza dell’IGP “Pescabivona” accompagna una notevole consistenza della polpa.

-Solidi solubili Murtiddara o Primizia Bianca, Bianca, Agostina, Settembrina > 10

-Rapporto solidi solubili/acidità titolabile Murtiddara o Primizia Bianca, Bianca, Agostina, Settembrina > 1,20

Consistenza della polpa Murtiddara o Primizia Bianca, Bianca, Agostina>3,  Settembrina > 3.5

Maturano a secondo l’ecotipo in mesi differenti:

Murtiddara o Primizia Bianca dal 15 giugno al 15 luglio

Bianca dal 16 luglio al 15 agosto

Agostina dal 16 agosto al 15 settembre

Settembrina dal 16 settembre al 20 ottobre

IMMISSIONE AL CONSUMO:

I frutti ad Indicazione Geografica Protetta “Pesca di Bivona” devono essere commercializzati in cassette o scatole di cartone o di legno, o in ceste di vario formato della capacità da 0,5 a 6 kg. Ciascuna confezione o imballaggio deve contenere frutti della stessa varietà, categoria, calibro e grado di maturazione. È richiesta l’omogeneità di colorazione. I frutti devono essere disposti su un solo strato e separati gli uni dagli altri mediante materiale protettivo.

Il materiale di protezione e/o addobbo deve essere nuovo, inodore ed innocuo; si deve, inoltre, evitare che il prodotto venga a contatto con inchiostri e/o colle per stampigliatura o etichettatura. Gli imballaggi devono, inoltre essere privi di qualsiasi corpo estraneo. Ogni confezione deve essere sigillata, in maniera tale che l’apertura della stessa comporti la rottura del sigillo in modo che non sia possibile alterare il contenuto nelle fasi successive al confezionamento. Per i frutti venduti a pezzo è obbligatoria la bollinatura di almeno il 70% di essi.

In etichetta, oltre al logo della denominazione ed al simbolo grafico comunitario devono essere riportate le seguenti diciture:

  • Il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’azienda produttrice e/o condizionatrice.
  • La categoria commerciale di appartenenza.

È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

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