colore: giallo dorato o ambrato;
odore: aromatico caratteristico;
sapore: dolce aromatico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,5 di cui almeno 8 svolta;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI: |
Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Malvasia delle Lipari» – D.P.R. 20 settembre 1973. La denominazione di origine controllata «Malvasia delle Lipari» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione. |
PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA: |
Il vino «Malvasia delle Lipari» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Malvasia di Lipari fino ad un massimo del 95%, Corinto nero dal 5 all’8%. |
ZONA DI PRODUZIONE: |
Le uve destinate alla produzione del vino «Malvasia delle Lipari» devono essere prodotte nell’arcipelago delle isole Eolie (o Lipari). Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’intero territorio dell’arcipelago delle isole Eolie (o Lipari). Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Malvasia delle Lipari» una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11 gradi. |
CARATTERISTICHE AL CONSUMO: |
I VINI DEVONO RISPONDERE, ALL’ATTO DELL’IMMISSIONE AL CONSUMO ALLE SEGUENTI RISPETTIVE CARATTERISTICHE: |
colore: giallo dorato o ambrato;
odore: aromatico caratteristico;
sapore: dolce aromatico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 11,5 di cui almeno 8 svolta;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
È in facoltà del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
È consentita la produzione del «Malvasia delle Lipari» nel tipo «passito», partendo dalle uve sottoposte al tradizionale appassimento naturale. Il vino «Malvasia delle Lipari» passito dovrà essere immesso al consumo non prima del 1° giugno successivo alla vendemmia con una gradazione alcolica complessiva minima di 18 gradi ed un residuo in zuccheri naturali non inferiore al 6%. Il vino di cui al presente articolo può essere qualificato come vino «dolce naturale» e la resa massima di uva in vino non dovrà essere superiore al 45%. Il vino «Malvasia delle Lipari» prodotto con uve che raggiungono – a seguito anche di un eventuale lieve appassimento – una gradazione complessiva minima naturale di 12,5 gradi e con una resa di uva in vino non superiore al 60%, può essere usato per la preparazione, mediante alcolizzazione, del tipo «liquoroso». Il vino «Malvasia delle Lipari» liquoroso all’atto dell’immissione al consumo deve avere una gradazione alcolica complessiva di 20 gradi di cui almeno 16 gradi svolta ed un contenuto in zuccheri residui non inferiore al 6%, e deve avere subìto un periodo di affinamento di mesi 6 a decorrere dalla data di alcolizzazione.
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