FARO D.O.C.

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RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI:

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Faro» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione – D.P.R. 3 dicembre 1976.

La denominazione di origine controllata «Faro» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA:

 Il vino «Faro» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni presenti nei vigneti: ‘Nerello Mascalese’ 45-60%; ‘Nocera’ 5-10%; ‘Nerello Cappuccio’ 15- 30%. Possono concorrere da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 15 %, le uve provenienti dai vitigni: ‘Calabrese’ (‘Nero d’Avola’), ‘Gaglioppo’ (‘Montonico Nero’) e ‘Sangiovese’.

ZONA DI PRODUZIONE:

 Le uve destinate alla produzione del vino «Faro» debbono essere prodotte nel territorio del comune di Messina.

CARATTERISTICHE AL CONSUMO:

 Il vino «Faro» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno un anno. Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° novembre dell’anno della vendemmia.

I VINI DEVONO RISPONDERE, ALL’ATTO DELL’IMMISSIONE AL CONSUMO ALLE SEGUENTI RISPETTIVE CARATTERISTICHE:

colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al rosso mattone con l’invecchiamento;

odore: delicato, etereo, persistente;

sapore: secco, armonico, di medio corpo caratteristico;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Qualora il vino «Faro» sia contenuto in bottiglie di capacità compresa tra litri 0,360 e litri 1,500, le medesime dovranno essere di tipo «bordolese» o «borgognona» e per la loro chiusura è vietato l’impiego di tappi a corona o di capsule a strappo analoghe al tappo a corona. È consentita l’indicazione in etichetta della annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile. È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. È consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata di produzione.

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