colore: rosso rubino più o meno intenso tendente al rosso mattone con l’invecchiamento;
odore: delicato, etereo, persistente;
sapore: secco, armonico, di medio corpo caratteristico;
gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.
Qualora il vino «Faro» sia contenuto in bottiglie di capacità compresa tra litri 0,360 e litri 1,500, le medesime dovranno essere di tipo «bordolese» o «borgognona» e per la loro chiusura è vietato l’impiego di tappi a corona o di capsule a strappo analoghe al tappo a corona. È consentita l’indicazione in etichetta della annata di produzione delle uve purché veritiera e documentabile. È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente. È consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata di produzione.
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