VALLE BELICE I.G.T.

PRODOTTI TIPICI SICILIANI

VALLE BELICE I.G.T.

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RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI:

La indicazione geografica tipica «Valle Belice», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

La indicazione geografica tipica «Valle Belice» è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante.

PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA:

I vini ad indicazione geografica tipica «Valle Belice», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, a uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per le province di Agrigento e Palermo a bacca di colore corrispondente.

La indicazione geografica tipica «Valle Belice» con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle rispettive province di Agrigento e Palermo, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le corrispondenti province fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Valle Belice» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

ZONA DI PRODUZIONE:

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Valle Belice» comprende l’intero territo- rio amministrativo dei comuni di Santa Maria Belice, Montevago, Menfi, Contessa Entellina in provincia di Agrigento. Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipi- ca «Valle Belice» è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

CARATTERISTICHE AL CONSUMO:

I VINI DEVONO RISPONDERE, ALL’ATTO DELL’IMMISSIONE AL CONSUMO ALLE SEGUENTI RISPETTIVE CARATTERISTICHE:

Titoli alcolometrici volumici totali minimi:

Bianco 11%;

Rosso 11%;

Rosato 11%.

 

Alla indicazione geografica tipica «Valle Belice» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

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