titoli alcolometrici volumici totali minimi:
Bianco 10,50%;
Rosso 11%;
Rosato 10,50%.
RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI: |
La indicazione geografica tipica «Salemi», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
La indicazione geografica tipica «Salemi» è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. |
PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA: |
I vini ad indicazione geografica tipica «Salemi» bianchi, rossi e rosati, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei vitigni: Ansonica, Catarratto, Trebbiano, Grecanico, Damaschino. La indicazione geografica tipica «Salemi» con la specificazione di uno o più dei vitigni: Ansonica, Catarratto, Grecanico, Damaschino, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trapani, fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Salemi» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante. |
ZONA DI PRODUZIONE: |
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Salemi» comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Salemi in provincia di Trapani. Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salemi» tipologia rosato devono essere vinificate in bianco. |
CARATTERISTICHE AL CONSUMO: |
I VINI DEVONO RISPONDERE, ALL’ATTO DELL’IMMISSIONE AL CONSUMO ALLE SEGUENTI RISPETTIVE CARATTERISTICHE: |
titoli alcolometrici volumici totali minimi:
Bianco 10,50%;
Rosso 11%;
Rosato 10,50%.
Alla indicazione geografica tipica «Salemi» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
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