MONREALE D.O.C.

PRODOTTI TIPICI SICILIANI

MONREALE D.O.C.

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RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI:

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini “Monreale” – D.D. 2 novembre 2000.

La denominazione di origine controllata “Monreale” è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti: “Monreale” rosso, “Monreale” rosato, “Monreale” bianco, “Monreale” Ansonica o Inzolia, “Monreale” Catarratto, “Monreale” Grillo, “Monreale” Chardonnay, “Monreale” Pinot bianco, “Monreale” Pinot nero, “Monreale” Sangiovese, “Monreale” Calabrese o Nero d’Avola, “Monreale” Perricone, “Monreale” Cabernet Sauvignon, “Monreale” Syrah, “Monreale” Merlot, “Monreale” vendemmia tardiva, “Monreale” novello, “Monreale” rosso riserva, “Monreale” bianco superiore.

PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA:

La denominazione di origine controllata “Monreale” con o senza alcuna specificazione è riservata ai vini rossi, rosato e bianco ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell’ambito aziendale, rispettivamente per le varie tipologie, la seguente composizione ampelografia:

“Monreale” bianco: Catarratto e Ansonica o Inzolia, minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati, per la provincia di Palermo con un massimo del 30% per il Trebbiano toscano.

“Monreale” rosso: Calabrese o Nero d’Avola e Perricone, minimo 50%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati, per la provincia di Palermo. “Monreale” rosato: o Nerello Mascalese, Perricone e/o Sangiovese, minimo 70%; posso- no concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera presenti nei vigneti in ambito aziendale, raccomandati e/o autorizzati, per la provincia di Palermo.

La denominazione “Monreale” seguita da una delle seguenti specificazioni di vitigno “Ansonica o Inzolia”, “Catarratto”, “Grillo”, “Chardonnay”, “Pinot bianco”, “Pinot nero”, “Perricone”, “Sangiovese”, “Calabrese o Nero d’Avola”, “Cabernet Sauvignon”, “Syrah” e “Merlot” è riservata ai vini ottenuti da vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l’85%; possono concorrere alla produzione di detti vini, per la restante percentuale, le uve di altri vitigni in ambito aziendale, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo.

ZONA DI PRODUZIONE:

 Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Monreale” devono provenire da vigneti coltivati all’interno della zona appresso indicata: il territorio del comune di Monreale ad eccezione di alcune zone.

CARATTERISTICHE AL CONSUMO:

I vini rossi con o senza specificazione di vitigno a denominazione di origine controllata “Monreale” provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 12,5% e sottoposti ad un periodo di invecchiamento non inferiore ai due anni a partire dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione “RISERVA”.

I vini bianchi con o senza riferimento al vitigno, a denominazione di origine controllata “Monreale”, provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico naturale del 12,5% e sottoposti ad un periodo di affinamento di almeno sei mesi in recipienti a partire dal 1° novembre dell’anno di produzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione “SUPERIORE”.

Il vino a denominazione di origine controllata “Monreale”, proveniente da uve bianche che abbiano subito un appassimento sulla pianta, e che sia stato sottoposto ad un affinamento di almeno 6 mesi in fusti di legno della capacità massima di litri 500, può utilizzare la menzione “VENDEMMIA TARDIVA”. Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13,5% e devono essere raccolte non prima del 1° ottobre. Il prodotto così ottenuto non potrà essere immesso al consumo prima di dodici mesi a decorrere dal 1° novembre dell’anno di vendemmia.

I VINI DEVONO RISPONDERE, ALL’ATTO DELL’IMMISSIONE AL CONSUMO ALLE SEGUENTI RISPETTIVE CARATTERISTICHE:

ROSSO:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

profumo: gradevole, fine, vinoso;

sapore: armonico, ricco di struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

ROSATO:

colore: rosa tenue più o meno carico;

profumo: fruttato, fragrante;

sapore: armonico, fresco, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

BIANCO:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, elegante;

sapore: delicato, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

BIANCO SUPERIORE (con o senza riferimento al vitigno):

colore: giallo carico tendente al dorato;

profumo: complesso, di buona intensità;

sapore: sapido, armonico, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

ROSSO RISERVA (con o senza a riferimento al nome del vitigno):

colore: dal rosso rubino carico al granato;

profumo: intenso, armonico;

sapore: caratteristico, strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

ANSONICA O INZOLIA:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, gradevole;

sapore: asciutto, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale mini- mo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

CATARRATTO:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: caratteristico, fruttato, con retrogusto leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

GRILLO:

colore: giallo più o meno intenso;

profumo: elegante, fine;

sapore: asciutto, armonico, pieno, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

CHARDONNAY:

colore: giallo carico più o meno intenso;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: gradevole, fruttato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

PINOT BIANCO:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: fine, delicato;

sapore: armonico, rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

PINOT NERO:

colore: rosso rubino carico;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

SANGIOVESE:

colore: rubino con sfumature violacee;

profumo: vinoso con sentore di frutti di bosco;

sapore: secco, armonico, gradevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

PERRICONE:  

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato, caratteristico;

sapore: corposo, armonico, leggermente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

CALABRESE O NERO D’AVOLA:

colore: rosso rubino;

profumo: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: corposo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

CABBERNET SAUVIGNON:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: ricco, corposo, speziato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

SYRAH:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: caratteristico, fruttato;

sapore: ricco di struttura, armonico e gradevolmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

MERLOT

colore: rosso rubino;

profumo: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l.

VENDEMMIA TARDIVA:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

profumo: caratteristico, intenso, persistente;

sapore: vellutato,armonico ricco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

NOVELLO:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, intenso, fruttato, caratteristico;

sapore: sapido, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 18 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto con proprio decreto. I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata “Monreale”, anche con la specificazione del nome del vitigno, possono utilizzare in etichetta l’indicazione “NOVELLO” secondo la vigente normativa per i vini novelli. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata “Monreale” deve sempre figurare l’indicazione dell’anno di vendemmia. I vini a denominazione di origine controllata “Monreale” devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro e con tappatura corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie. Per le bottiglie con capacità inferiore o uguale a litri 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a vite.

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