titoli alcolometrici volumici totali minimi:
Bianco 10,50%;
Rosso 11,50%;
Rosato 10,50%.
RICONOSCIMENTO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI: |
La indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. La indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» è riservata ai seguenti vini: bianchi, anche nella tipologia frizzante; rossi, anche nella tipologia frizzante e novello; rosati, anche nella tipologia frizzante. |
PIATTAFORMA AMPELOGRAFICA: |
I vini ad indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda», bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più dei vitigni sottoelencati: Inzolia, Catarratto, Trebbiano, Chardonnay, Nero d’Avola, Perricone, Mascalese, Cabernet Sauvignon. La indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con la specificazione di uno dei vitigni Ansonica, Chardonnay, Cabernet Sauvignon è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Palermo fino ad un massimo del 15%. I vini ad indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa. |
ZONA DI PRODUZIONE: |
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» comprende l’intero territorio amministrativo del comune di Cerda in provincia di Palermo. |
CARATTERISTICHE AL CONSUMO: |
I VINI DEVONO RISPONDERE, ALL’ATTO DELL’IMMISSIONE AL CONSUMO ALLE SEGUENTI RISPETTIVE CARATTERISTICHE: |
titoli alcolometrici volumici totali minimi:
Bianco 10,50%;
Rosso 11,50%;
Rosato 10,50%.
Alla indicazione geografica tipica «Fontanarossa di Cerda» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
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